Sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli
Vincenzo Sica | 24/02/2020 23:00
Accertamento induttivo fondato sulla redditività media di settore

L’accertamento induttivo operato ex art. 39, comma 2, lett. d) del D.P.R. 600/1973, basato sul calcolo della redditività media di imprese operanti in un settore analogo a quello dell’impresa accertata – peraltro fallita a distanza di un anno – senza che vengano indicate esplicitamente le aziende considerate ai fini della determinazione della suddetta redditività, è illegittimo poiché lesivo del diritto di difesa del contribuente. Ciò, in quanto il ricorrente non è stato messo in condizione di esporre le proprie controdeduzioni. Inoltre, tale atteggiamento omissivo da parte dell’Ufficio accertatore non ha permesso al Giudice adito di verificare l’applicabilità della rettifica induttiva operata all'impresa accertata, fallita poco dopo.

Questo è quanto viene statuito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza n. 592 depositata il 20.01.2020, che segue altra sentenza della stessa CTP che, nello stesso caso, riferito solo ad una diversa annualità, aveva dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento per difetto di motivazione (per relationem). Ciò, in quanto, non veniva allegato all'atto impugnato – né riprodotto nello stesso nel suo contenuto essenziale – alcun documento, ovvero qualsiasi altro dato, sulla cui base l’Agenzia aveva effettuato l’analisi “campionaria” per la determinazione della redditività media di settore, costituente il fondamento dell’avviso di accertamento.

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